FIO - Federazione Italiana Ossigeno-Ozonoterapia)

 

STATUTO

 ARTICOLO 1

Si costituisce l’Associazione denominata “FIO - Federazione Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia” con sede presso la sede del Segretario.

La sede può essere spostata su decisione a maggioranza del Consiglio Direttivo.

 La FIO ha le seguenti finalità:

a)    tutelare il prestigio dell’ozonoterapia e dei medici che la praticano;

b)    favorire tutte le iniziative che possano apportare acquisizioni culturali ai membri ed alle associazioni aderenti;

c)    nominare i rappresentanti della federazione presso Commissioni, Enti ed Organizzazioni Regionali e Nazionali;

d)    collaborare con Autorità, Enti ed Organizzazioni Regionali e Nazionali nella realizzazione di iniziative e provvedimenti che possano interessare la Federazione;

e)    rappresentare presso le Autorità Regionali e Nazionali, anche Sindacali, la Federazione e le Società facenti parte;

f)      adottare ed aggiornare le linee guida nell’ozonoterapia e proporre protocolli di ricerca, nonché la costituzione di un registro delle attività e delle casistiche;

g)    curare e promuovere la conoscenza dell’ozonoterapia e la pubblicazione di lavori scientifici in materia;

h)    coordinare ed omogeneizzare i programmi per la formazione scientifico-professionale in ozonoterapia.

i)      eguali mansioni la FIO. avrà anche a livello europeo ed internazionale.

ARTICOLO 2

Possono iscriversi alla FIO persone fisiche ed associazioni come Soci Ordinari; persone giuridiche, enti e società come Soci Sostenitori.

 ARTICOLO 3

L’iscrizione delle Associazioni vale per se e per i singoli soci, di cui le associazioni stesse devono comunicare nomi e coordinate, e che partecipano con di ritto di voto alle assemblee societarie.

ARTICOLO 4

L’Assemblea dei soci viene convocata almeno una volta l’anno e ogni due anni per l’elezione del Presidente, del Segretario e del Consiglio Direttivo (CD), con votazione diretta.

Hanno diritto di voto tutti i Soci Ordinari ed i Soci Sostenitori, le Associazioni aderenti

L’Assemblea può esser convocata dal CD ogniqualvolta ne veda l’opportunità o su richiesta di almeno il 15% dei soci.

Le cariche sociali non danno diritto ad emolumenti, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute a fini di attività societaria.

Il consiglio Direttivo si riunisce, anche in conferenza telefonica, ogni due mesi circa ed ogni volta che un consigliere ne faccia richiesta.

Le decisioni vanno prese a maggioranza.

ARTICOLO 5

La FIO. può promuovere e incentivare attraverso le società aderenti Corsi, Conferenze, Simposi, Congressi ed ogni altra iniziativa idonea alla conoscenza ed allo studio dell’Ozonoterapia e delle tecniche complementari.

ARTICOLO 6

La FIO. può istituire Borse di Studio e premi da assegnare ai ricercatori più meritevoli delle società aderenti, per la ricerca coordinata da parte delle associazioni e della FIO stessa, in Ozonoterapia e tecniche complementari.

ARTICOLO 7

La FIO adotta come organo ufficiale la Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia, fino a diversa decisione del CD, e la utilizza per le comunicazioni ai soci.

In oltre la FIO realizzerà un sito internet per i fini istituzionali ed in particolare per diffondere le informazioni ai soci e a tutti coloro che sono interessati alla disciplina.

ARTICOLO 8

La FIO, se richiesta, può intervenire nelle controversie tra le società aderenti alla Federazione e tra i Soci delle Associazioni iscritte.

In tal caso il parere del Consiglio Direttivo della FIO. ha valore decisionale.

ARTICOLO 9

Il Consiglio Direttivo della FIO si compone di: un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario, un Tesoriere, tre Consiglieri.

I Presidenti delle associazioni aderenti alla FIO fanno parte di diritto del Consiglio .

ARTICOLO 10

Il Presidente, il Segretario ed i Consiglieri sono eletti direttamente dall’Assemblea, i Vice Presidenti ed il Tesoriere vengono eletti dal CD nell’ambito dei propri membri.

Il Consiglio Direttivo presiede alle sorti della Federazione, ne amministra le sostanze e tutela l’osservanza dello Statuto. Esso ha la rappresentanza morale e legale della Federazione.

Il Consiglio delibera a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 11

Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni, tutti i componenti sono rieleggibili.

Il caso di dimissioni o di impossibilità permanente del Presidente sarà il Vice Presidente più anziano a subentrare nella carica sino alla nomina del nuovo Presidente, fino al momento della nuova elezione in Assemblea.

Il Presidente in carica rappresenta la Federazione, presiede le sedute del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutti gli atti ufficiali della Federazione.

ARTICOLO 12

La richiesta della modificazione dello Statuto della FIO viene accolta dal Consiglio Direttivo solo se presentata al Presidente o da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo. In tale evenienza il Consiglio Direttivo deve indire una riunione straordinaria del Consiglio stesso entro 180 giorni dalla richiesta valida di modificazione dello statuto e le modificazioni saranno accolte con votazione favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

ARTICOLO 13

Quote Sociali

La quota sociale per il singolo socio, persona fisica è stabilita in 100 Euro, di cui 40 per abbonamento alla Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia, organo ufficiale della FIO.

Le Associazioni aderenti alla FIO sono tenute a devolvere alla FIO. entro il 31 marzo dell’anno successivo, la somma di 20 euro per ogni iscritto dell’anno precedente, e a versare 40 Euro cadauno per l’abbonamento alla Rivista.

Ogni Associazione aderente deve fornire l’elenco dei soci paganti con i seguenti dati: Nome, Cognome, indirizzo, codice fiscale, telefono fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica. Ad ogni iscritto si dovrà far compilare il consenso informato per il trattamento dei dati personali.

Ogni Associazione è responsabile dell’acquisizione dei consensi informati.

Gli Enti e le Società commerciali che desiderassero aderire come Soci Sostenitori sono tenuti al pagamento di una quota annua di 500 Euro; verrà loro riconosciuto il diritto di prelazione nella distribuzione di spazi espositivi in occasione di corsi, convegni e congressi organizzati o promossi dalla Federazione. I Soci Sostenitori partecipano all’Assemblea con diritto di voto.

La FIO utilizzerà, come mezzo di diffusione dei propri comunicati, oltre al mezzo postale, la Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia.

ARTICOLO 14

La Federazione sta in giudizio di fronte  a terzi nella persona del Presidente.

 

Bologna, 16 marzo 2003