FIO
- Federazione Italiana Ossigeno-Ozonoterapia)
STATUTO
ARTICOLO 1
Si
costituisce l’Associazione denominata “FIO - Federazione Italiana di
Ossigeno-Ozonoterapia” con sede presso la sede del Segretario.
La
sede può essere spostata su decisione a maggioranza del Consiglio Direttivo.
La
FIO ha le seguenti finalità:
a)
tutelare il prestigio dell’ozonoterapia e dei medici che la praticano;
b)
favorire tutte le iniziative che possano apportare acquisizioni culturali
ai membri ed alle associazioni aderenti;
c)
nominare i rappresentanti della federazione presso Commissioni, Enti ed
Organizzazioni Regionali e Nazionali;
d)
collaborare con Autorità, Enti ed Organizzazioni Regionali e Nazionali
nella realizzazione di iniziative e provvedimenti che possano interessare la
Federazione;
e)
rappresentare presso le Autorità Regionali e Nazionali, anche Sindacali,
la Federazione e le Società facenti parte;
f)
adottare ed aggiornare le linee guida nell’ozonoterapia e proporre
protocolli di ricerca, nonché la costituzione di un registro delle attività e
delle casistiche;
g)
curare e promuovere la conoscenza dell’ozonoterapia e la pubblicazione
di lavori scientifici in materia;
h)
coordinare ed omogeneizzare i programmi per la formazione
scientifico-professionale in ozonoterapia.
i)
eguali mansioni la FIO. avrà anche a livello europeo ed internazionale.
ARTICOLO 2
Possono iscriversi
alla FIO persone fisiche ed associazioni come Soci Ordinari; persone giuridiche,
enti e società come Soci Sostenitori.
ARTICOLO 3
L’iscrizione delle Associazioni vale per se e per i singoli soci, di cui le associazioni stesse devono comunicare nomi e coordinate, e che partecipano con di ritto di voto alle assemblee societarie.
ARTICOLO 4
L’Assemblea
dei soci viene convocata almeno una volta l’anno e ogni due anni per
l’elezione del Presidente, del Segretario e del Consiglio Direttivo (CD), con
votazione diretta.
Hanno
diritto di voto tutti i Soci Ordinari ed i Soci Sostenitori, le Associazioni
aderenti
L’Assemblea
può esser convocata dal CD ogniqualvolta ne veda l’opportunità o su
richiesta di almeno il 15% dei soci.
Le
cariche sociali non danno diritto ad emolumenti, salvo il rimborso delle spese
eventualmente sostenute a fini di attività societaria.
Il
consiglio Direttivo si riunisce, anche in conferenza telefonica, ogni due mesi
circa ed ogni volta che un consigliere ne faccia richiesta.
Le
decisioni vanno prese a maggioranza.
ARTICOLO 5
La
FIO. può promuovere e incentivare attraverso le società aderenti Corsi,
Conferenze, Simposi, Congressi ed ogni altra iniziativa idonea alla conoscenza
ed allo studio dell’Ozonoterapia e delle tecniche complementari.
ARTICOLO 6
La
FIO. può istituire Borse di Studio e premi da assegnare ai ricercatori più
meritevoli delle società aderenti, per la ricerca coordinata da parte delle
associazioni e della FIO stessa, in Ozonoterapia e tecniche complementari.
ARTICOLO 7
La FIO adotta come organo
ufficiale la Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia, fino a diversa decisione
del CD, e la utilizza per le comunicazioni ai soci.
In oltre la FIO realizzerà un sito internet per i fini istituzionali ed in particolare per diffondere le informazioni ai soci e a tutti coloro che sono interessati alla disciplina.
ARTICOLO 8
La
FIO, se richiesta, può intervenire nelle controversie tra le società aderenti
alla Federazione e tra i Soci delle Associazioni iscritte.
In
tal caso il parere del Consiglio Direttivo della FIO. ha valore decisionale.
ARTICOLO 9
Il
Consiglio Direttivo della FIO si compone di: un Presidente, due Vice Presidenti,
un Segretario, un Tesoriere, tre Consiglieri.
I
Presidenti delle associazioni aderenti alla FIO fanno parte di diritto del
Consiglio .
ARTICOLO 10
Il
Presidente, il Segretario ed i Consiglieri sono eletti direttamente
dall’Assemblea, i Vice Presidenti ed il Tesoriere vengono eletti dal CD
nell’ambito dei propri membri.
Il
Consiglio Direttivo presiede alle sorti della Federazione, ne amministra le
sostanze e tutela l’osservanza dello Statuto. Esso ha la rappresentanza morale
e legale della Federazione.
Il
Consiglio delibera a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
ARTICOLO 11
Il
Consiglio Direttivo resta in carica due anni, tutti i componenti sono
rieleggibili.
Il
caso di dimissioni o di impossibilità permanente del Presidente sarà il Vice
Presidente più anziano a subentrare nella carica sino alla nomina del nuovo
Presidente, fino al momento della nuova elezione in Assemblea.
Il
Presidente in carica rappresenta la Federazione, presiede le sedute del
Consiglio Direttivo, sovrintende a tutti gli atti ufficiali della Federazione.
ARTICOLO 12
La
richiesta della modificazione dello Statuto della FIO viene accolta dal
Consiglio Direttivo solo se presentata al Presidente o da un terzo dei
componenti del Consiglio Direttivo. In tale evenienza il Consiglio Direttivo
deve indire una riunione straordinaria del Consiglio stesso entro 180 giorni
dalla richiesta valida di modificazione dello statuto e le modificazioni saranno
accolte con votazione favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
ARTICOLO 13
Quote
Sociali
La
quota sociale per il singolo socio, persona fisica è stabilita in 100 Euro, di
cui 40 per abbonamento alla Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia, organo
ufficiale della FIO.
Le
Associazioni aderenti alla FIO sono tenute a devolvere alla FIO. entro il 31
marzo dell’anno successivo, la somma di 20 euro per ogni iscritto dell’anno
precedente, e a versare 40 Euro cadauno per l’abbonamento alla Rivista.
Ogni
Associazione aderente deve fornire l’elenco dei soci paganti con i seguenti
dati: Nome, Cognome, indirizzo, codice fiscale, telefono fisso e mobile,
indirizzo di posta elettronica. Ad ogni iscritto si dovrà far compilare il
consenso informato per il trattamento dei dati personali.
Ogni
Associazione è responsabile dell’acquisizione dei consensi informati.
Gli
Enti e le Società commerciali che desiderassero aderire come Soci Sostenitori
sono tenuti al pagamento di una quota annua di 500 Euro; verrà loro
riconosciuto il diritto di prelazione nella distribuzione di spazi espositivi in
occasione di corsi, convegni e congressi organizzati o promossi dalla
Federazione. I Soci Sostenitori partecipano all’Assemblea con diritto di voto.
La
FIO utilizzerà, come mezzo di diffusione dei propri comunicati, oltre al mezzo
postale, la Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia.
ARTICOLO 14
La Federazione sta in giudizio di fronte a terzi nella persona del Presidente.
Bologna, 16 marzo 2003